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Sez. U, Sentenza n. 2979 del 05/08/1975 (Rv. 377070 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE DAL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI DI IMPIEGO DI TALE PERSONALE - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1975-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377070-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE DAL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI DI IMPIEGO DI TALE PERSONALE - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Le controversie relative ai rapporti di impiego del personale dipendente dal segretariato generale della Presidenza della Repubblica appartengono alla Competenza del giudice amministrativo, senza che possa prospettarsi una inammissibile interferenza del potere giurisdizionale nelle funzioni del capo dello stato, in quanto siccome; a norma dell'art 3 della legge 9 agosto 1948 n 1077 e regolamento interno approvato dal dp 19 novembre 1968, il suddetto personale dipende esclusivamente dal segretario generale, oggetto del Sindacato giurisdizionale e soltanto l'attivita, meramente amministrativa, di tale organo.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 09/08/1948 num. 1077 art. 3, DPR 19/11/1968, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)