diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2960 del 09/10/1972 (Rv. 360710 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI PERIMETRALI) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - APERTURA NEL MURO PERIMETRALE - COMUNICAZIONE TRA APPARTAMENTI DI DIVERSI EDIFICI - ABUSO DEL MURO PERIMETRALE.*
Stato
decisa il 1972-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360710-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI PERIMETRALI) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - APERTURA NEL MURO PERIMETRALE - COMUNICAZIONE TRA APPARTAMENTI DI DIVERSI EDIFICI - ABUSO DEL MURO PERIMETRALE.*

L'apertura di un vano nel muro perimetrale dell'edificio condominiale, nella parte corrispondente alla proprieta esclusiva di un condomino, costituisce uso indebito della cosa comune, quando, ponendo in comunicazione due appartamenti, sia pure di proprieta della stessa persona, dei quali pero uno al di fuori della proprieta condominiale, altera la destinazione della cosa comune costituita dal muro perimetrale, avente la funzione di recingere il fabbricato condominiale, assoggettandolo ad una servitu di passaggio a favore di un bene estraneo al condominio. (V 3729'68, mass n 377070).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)