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Sez. 5, Sentenza n. 4009 del 19/09/2000 Cc. (dep. 10/11/2000) Rv. 217210 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE | Stato di convivenza - Presunzione - Destinatario dell'atto che intenda dimostrarne la infondatezza - Prova rigorosa - Necessità.
Stato
decisa il 2000-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217210-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE

In tema di notificazione di atti processuali, lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato si presume sino a prova contraria. Pertanto, quando la consegna della copia viene effettuata ad un familiare, che dichiari il rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto, l'interessato -che intenda dedurre la nullità della notifica, negando tale rapporto- deve fornire rigorosa dimostrazione della diversa realtà da lui prospettata. (Fattispecie in cui, a fronte della notifica a persona qualificata, nella relata, come "cognata e convivente", il ricorrente si è limitato genericamente a negare la circostanza. La Cassazione ha osservato in proposito che è ben probabile che un familiare, pur avendo propria abitazione, si trasferisca momentaneamente a casa del notificando, determinando, in tal modo, uno stato, sia pure temporaneo, di convivenza, su cui la legge fonda la presunzione che l'atto perverrà al destinatario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)