Sez. L, Sentenza n. 2673 del 15/04/1986 (Rv. 445728 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA CONCERNENTE CREDITI DI LAVORO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA CONCERNENTE CREDITI DI LAVORO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Ove per un credito di lavoro o previdenziale venga richiesto decreto ingiuntivo, l'Azione dedotta in giudizio dà luogo ad una controversia soggetta alle norme della legge 11 agosto 1973 n. 533, con la conseguenza che l'opposizione all'ingiunzione va proposta con ricorso e non con citazione, senza che possa trovare applicazione l'art. 426 cod. proc. civ. (passaggio dal rito ordinario a quello speciale), salvo che l'opposizione proposta con la Forma della citazione sia depositata nella cancelleria del giudice prima della scadenza del termine stabilito per l'opposizione stessa. (Conf 3748/84, mass n 435734; (Conf 6594/82, mass n 424231).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)