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Sez. L, Sentenza n. 6594 del 03/12/1982 (Rv. 424231 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - OPPOSIZIONE RIGUARDANTE CREDITI DI LAVORO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424231-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - OPPOSIZIONE RIGUARDANTE CREDITI DI LAVORO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Il procedimento d'ingiunzione per i crediti derivanti da rapporti di lavoro o previdenziali è ammissibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533, non avendo questa inciso sul regime di tale mezzo di tutela, che rimane, nella prima fase un procedimento speciale previa cognizione sommaria, ma l'eventuale opposizione, nel rispetto del termine perentorio ex art. 641 cod. proc. civ., comportando la trasformazione del processo d'ingiunzione, da procedimento a cognizione sommaria, in procedimento ordinario (art. 645, secondo comma, cod. proc. civ.), importa l'applicazione delle norme di rito introdotte all'uopo dalla legge anzidetta. Consegue che l'opposizione contro il decreto ingiuntivo per crediti nascenti da uno dei detti rapporti deve essere proposto, entro venti giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, mediante ricorso depositato nella cancelleria del pretore che ha emesso il decreto, mentre l'eventuale citazione, in luogo del ricorso, può esplicare efficacia solo se sia stata anch'essa depositata nel termine e nel luogo sopra indicati. (V 4010/79, mass n 400483).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 646, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)