diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2669 del 01/06/1989 (Rv. 462958 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA - DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL GIUDICE DEL LAVORO - OPPOSIZIONE MEDIANTE RICORSO - CITAZIONE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462958-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA - DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL GIUDICE DEL LAVORO - OPPOSIZIONE MEDIANTE RICORSO - CITAZIONE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*

L'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro per un credito basato su uno dei rapporti previsti dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. è regolata dalle norme sul nuovo rito del lavoro e pertanto deve essere proposta con ricorso depositato in cancelleria entro il termine di venti giorni dalla notifica della ingiunzione, mentre, qualora sia invece proposta con citazione, questa può valere come ricorso solo a condizione che sia stata depositata in cancelleria nel termine perentorio predetto, la cui inosservanza (insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado) determina l'inammissibilità dell'opposizione, con la conseguente inapplicabilità - attese la preclusione nascente dal giudicato e la definitività del decreto ingiuntivo - della causa di Estinzione del giudizio prevista (in tema di benefici "combattentistici") dall'art. 30 ter del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (nel testo introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983 n. 131). (V 5616/86, mass n 448105; (V 2673/86, mass n 445728; (V 5155/85, mass n 442469; (V 2496/85, mass n 440334; (V 2457/85, mass n 440304).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 646, Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 ter, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)