Sez. 3, Sentenza n. 5331 del 16/03/2004 (Rv. 571206 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA | Stipulazione di nuovi contratti prima della scadenza - Facoltà delle parti - Configurabilità - Sussistenza - Contenuto - Limiti - Osservanza del regime ordinario - Necessità - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA
L'art. 67 u.c. legge 392 del 1978, nell'attribuire alla parti la facoltà di Stipulare - anche prima della scadenza prevista per le locazioni di immobili ad uso diverso da abitazione soggette al regime transitorio - un nuovo contratto secondo le disposizioni del regime ordinario previsto per tali locazioni dalla legge 392 del1978, rende legittima anche la conclusione di pattuizioni novative, con le quali le parti - purché con l'osservanza del regime ordinario - possono non soltanto negoziare liberamente il canone ma anche stabilire l'ampliamento o la riduzione, o altra modifica, dell'oggetto della locazione. (La Corte ha confermato la sentenza dei Giudici di appello che avevano ritenuto la validità del contratto stipulato prima dela scadenza di quello soggetto a proroga in quanto pur essendo stato pattuito l'aumento del canone era stata riconosciuta a favore del conduttore una durata del contratto maggiore di quella che gli sarebbe spettata in base alla scadenza prorogata per legge di quello precedente).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)