Sez. 3, Sentenza n. 24012 del 16/11/2011 (Rv. 620443 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE | Stipula di un nuovo contratto prima della scadenza prevista per le locazioni soggette a proroga - Facoltà delle parti - Configurabilità - Sussistenza - Contenuto - Limiti - Rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 392 del 1978 - Necessità - Modifica dell'oggetto della locazione - Ammissibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE
L'art. 67, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, attribuisce alle parti la facoltà di stipulare - anche prima della scadenza prevista per le locazioni ad uso diverso dall'abitazione soggette a proroga - un nuovo contratto, con l'osservanza del regime previsto dalla legge n. 392 del 1978, dovendosi, quindi, ritenere legittima anche la conclusione di una pattuizione novativa, che non solo contenga la libera negoziazione del corrispettivo (salvo il limite di cui all'art. 32 dalla legge n. 392 del 1978 per l'aggiornamento), ma determini, altresì, l'ampliamento o la riduzione, o altra modifica, dell'oggetto della locazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)