Sez. 3, Sentenza n. 8378 del 24/08/1998 (Rv. 518307 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE | Facoltà di stipulare un nuovo contratto anche prima della scadenza prevista per le locazioni soggette a regime transitorio - Sussistenza - Disposizioni del regime ordinario - Rispetto - Necessità - Modifica dell'oggetto della locazione - Ammissibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE
L'art. 67, ultimo comma della legge n. 392 del 1978, che attribuisce alle parti la facoltà di stipulare, anche prima della scadenza prevista per le locazioni ad uso diverso dall'abitazione soggette a regime ordinario, si risolve nel riconoscimento della facoltà di libera contrattazione, nei limiti fissati dal regime ordinario. Nell'esercizio della menzionata facoltà, che incontra soltanto il limite dell'osservanza del regime ordinario previsto dalla legge n. 392 del 1978 per le locazioni ad uso non abitativo, va quindi ritenuta legittima anche la stipulazione di una pattuizione novativa, che non si limiti alla libera negoziazione del corrispettivo (salvo il limite di cui all'art. 32 per l'aggiornamento), ma determini altresì l'ampliamento o la riduzione, o altra modifica, dell'oggetto della locazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)