diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4355 del 24/06/1983 (Rv. 429255 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - AZIENDA FACENTE PARTE DI UN PATRIMONIO EREDITARIO - COMUNIONE TRA I SUCCESSORI DEL DE CUIUS - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI FATTO - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - MORTE DI UN SOCIO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1983-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429255-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - AZIENDA FACENTE PARTE DI UN PATRIMONIO EREDITARIO - COMUNIONE TRA I SUCCESSORI DEL DE CUIUS - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI FATTO - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - MORTE DI UN SOCIO - DISCIPLINA APPLICABILE.*

L'azienda facente parte di un patrimonio ereditario Forma oggetto di comunione solo se è operante il fine del semplice godimento in comune fra i successori dell'azienda relitta dal de cujus secondo la consistenza di essa al momento dell'apertura della successione, ma se detta azienda viene esercitata in comune dagli eredi con finalità speculative, l'originaria comunione incidentale si trasforma in una società, sia pure di fatto, e le vicende del rapporto sono regolate dalla disciplina delle società e non da quella dello scioglimento della comunione, con la conseguenza che la morte di un socio resta disciplinata - quanto alle conseguenze - dalla normativa dell'art. 2284 cod. civ.. (V 1366/75, mass n 374904; (V 2430/73, mass n 365825).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2248, Cod. Civ. art. 2284

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)