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Sez. 4, Sentenza n. 80 del 14/01/1999 Cc. (dep. 10/02/1999) Rv. 213129 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Mancanza - Appartenenza del bene a persona estranea al reato - Revoca - Sequestro finalizzato alla confisca - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213129-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

La revoca del sequestro preventivo, disposta dall'art. 321 comma terzo cod. proc. pen. quando ne risultano mancanti le condizioni di applicabilità previste dal comma primo, vale anche per il sequestro finalizzato alla confisca, di cui al comma secondo, se il bene sequestrato risulta appartenere a persona del tutto estranea al reato per il quale è stato disposto il sequestro, sicché l'assicurazione della libera disponibilità del bene al legittimo proprietario incolpevole non sostiene alcuna situazione di pericolo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)