Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 17/04/1996 Ud. (dep. 29/05/1996) Rv. 205277 - 01
Misure cautelari - Reali - In genere | Obbligo del giudice di disporre la revoca della misura per il venir meno delle condizioni di applicabilità o delle esigenze cautelari - Sussistenza - Fattispecie relativa a sequestro preventivo.
Misure cautelari - Reali - In genere
Anche in relazione alle misure cautelari reali trova applicazione il principio, fissato dal primo comma dell'art. 299 cod. proc. pen. in tema di misure cautelari personali, secondo il quale il giudice, anche d'ufficio, deve disporre la sostituzione o la revoca delle misure medesime quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni della loro applicabilità ovvero le esigenze di cautela. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)