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Sez. 6, Sentenza n. 1246 del 09/12/2003 Cc. (dep. 20/01/2004) Rv. 228224 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Bene immobile trasferito nella proprietà di terzo in buona fede - Legittimità del sequestro - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228224-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Il sequestro preventivo può essere disposto anche nei confronti del terzo che abbia acquistato in buona fede la proprietà della cosa da sequestrare, purché sia data puntuale dimostrazione che ricorrano in concreto le condizioni legittimanti indicate all'art. 321 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al sequestro di immobile acquistato da terzi di buona fede presso un soggetto indagato per il delitto di usura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)