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Sez. L, Sentenza n. 2552 del 19/03/1999 (Rv. 524329 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Quote aggiuntive ex art. 21, sesto comma, legge n. 67 del 1998 - Rivalutazione ed interessi - Computabilità - Decorrenza.
Stato
decisa il 1999-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524329-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Sui crediti aventi ad oggetto le quote aggiuntive di cui all' art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n.67 spettano rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale norma (14 marzo 1988) o dalla data della relativa maturazione quanto ai ratei maturati a partire dal centoventunesimo giorno dalla data predetta (14 marzo 1988).

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)