Sez. 2, Sentenza n. 18343 del 13/09/2004 (Rv. 577016 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI | Art. 68 R.D.L. n. 1578 del 1933 - Applicabilità - Transazione della lite - Nozione - Esistenza di un giudizio - Nozione - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI
Ai fini dell'applicazione dell'art. 68 della legge professionale forense 27 novembre 1933, n. 1578, mentre la nozione di transazione della lite deve essere intesa nella più ampia accezione di ogni accordo che abbia l'effetto di estinguere la controversia senza l'intervento del giudice, anche se privo dei requisiti di sostanza e di forma del contratto disciplinato dagli art. 1965 e ss. cod. civ., ivi compresa, quindi, la conciliazione ai sensi dell'art. 411 cod. proc. civ., presupposto ineludibile perché il difensore possa far valere per il pagamento degli onorari e per il rimborso delle spese l'obbligo solidale della parte avversa al proprio cliente è la sussistenza di "un giudizio" nel corso del quale le parti stipulino la transazione che lo definisca, senza soddisfare le competenze del professionista (nella specie, è stata esclusa la ricorrenza di tale presupposto nell'accordo stipulato, con verbale di conciliazione ex art. 411 cod. proc. civ., tra la lavoratrice ed il datore di lavoro dopo che il giudizio tra le parti si era concluso in primo grado con sentenza avverso la quale, pur pendendo ancora il termine per proporre appello, nessuno dei litiganti aveva proposto gravame, in quanto, in un caso siffatto, al momento della stipula della conciliazione non era in corso un processo effettivo ed attuale - e non potenziale -, e cioè non vi era un "giudizio" in atto, ossia un valido rapporto processuale ed un rituale contraddittorio).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)