Sez. 1, Sentenza n. 9317 del 19/09/1997 (Rv. 508134 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE | Addebitabilità - Declaratoria contestuale al giudizio di separazione - Ammissibilità - Successiva alla definitiva interruzione della convivenza per pronunzia di separazione o per omologazione della separazione consensuale - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE
L'addebitabilità della separazione prevista dal capoverso dell'art. 151 cod. civ. può essere dichiarata, su richiesta di parte ove ne ricorrano le circostanze, solo contestualmente al giudizio di separazione, mentre, dopo la definitiva interruzione della convivenza conseguente alla pronunzia di separazione o al decreto di omologazione della separazione consensuale, non è ammissibile la domanda diretta ad ottenere il mutamento del titolo della separazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)