diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8272 del 30/07/1999 (Rv. 529116 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Mutamento successivo del titolo della separazione, da consensuale a giudiziale con addebito - Conseguibilità - Esclusione - Fondamento - Possibilità di attribuzione di addebito solo a seguito di una nuova pronuncia di separazione, per fatti intervenuti dopo la riconciliazione.
Stato
decisa il 1999-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529116-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE

In tema di separazione personale tra coniugi, non è ammissibile la domanda di mutamento del titolo della separazione stessa, da consensuale a giudiziale con addebito, essendo prevista l'accessoria ed eventuale pronuncia di addebito solo contestualmente al giudizio di separazione. Ciò in quanto, a seguito della riforma del diritto di famiglia, la separazione, quale effetto e rimedio di una convivenza ormai intollerabile, o tale da pregiudicare gravemente l'educazione della prole, non è più prevista come uno stato transitorio, determinato da colpe, in prospettiva della ricomposizione dell'unione coniugale, ma si sostanzia in un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza, suscettibile di ulteriori e diversificati esiti. Di qui la volontà' del legislatore, espressa nell'arte. 151 cod. civ., di riservare esclusivamente al giudice chiamato a pronunciare la separazione il potere di statuire, ove ne ricorrano le circostanze, e se ne sia richiesto, l'addebitabilità della separazione, precludendo, in tal modo, la possibilità che questa sia prospettata "aliunde", in altra sede, con autonoma domanda, in presenza di un precedente titolo della separazione. La possibilità di attribuzione di addebito in precedenza non attribuito è configurabile solo in caso di nuova pronuncia di separazione, emessa in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la eventuale riconciliazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)