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Sez. 1, Sentenza n. 7450 del 20/03/2008 (Rv. 602580 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Mutamento del titolo della separazione per fatti sopravvenuti ovvero anteriori alla separazione - Ammissibilità in un nuovo giudizio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602580-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE

In tema di separazione personale tra i coniugi, non è ammissibile, successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito, così come all'omologazione della separazione consensuale, chiedere il mutamento del titolo della separazione stessa, da consensuale a giudiziale con addebito, né per fatti sopravvenuti né per fatti anteriori alla separazione ma emersi successivamente, stante il disposto dell'art. 151, secondo comma, cod. civ. che attribuisce espressamente al giudice della separazione la competenza ad emettere la eventuale ed accessoria pronuncia di addebito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)