Sez. L, Sentenza n. 4170 del 21/02/2011 (Rv. 616649 - 01)
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Il regolamento per il personale del Banco di Sicilia ha natura negoziale ed è atto equiparabile a un contratto collettivo di diritto comune, ma non può annoverarsi tra i contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; ne consegue che la violazione di esso non è denunciabile direttamente in Cassazione e che non si applica l'obbligo di deposito integrale del testo ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., restando inolre l'interpretazione delle sue clausole riservata al giudice di merito, quale accertamento di fatto censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato l'art. 94, settimo comma, del suddetto regolamento riguardante l'ipotesi di estinzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta, determinata dalla totale inidoneità al servizio del dipendente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)