Sez. L, Sentenza n. 13904 del 11/12/1999 (Rv. 532054 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI | Personale dipendente - Regolamento per la disciplina dei relativi rapporti di lavoro - Equiparabilità a contratto collettivo di diritto comune - Interpretazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a quantificazione di assegno alimentare erogato in caso di sospensione cautelare.
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Il regolamento per il personale del Banco di Napoli è atto equiparabile a un contratto collettivo di diritto comune e quindi l'interpretazione delle sue clausole è riservata al giudice di merito quale accertamento di fatto ed è censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, in caso di sospensione cautelare dal servizio, l'assegno alimentare, correlato contrattualmente ad una percentuale del "trattamento economico mensile" - e del normale trattamento economico, secondo il tenore di un verbale di conciliazione -, salva l'esclusione di talune voci, non dovesse rimanere di importo "cristallizzato", ma dovesse inglobare i miglioramenti contrattuali intervenuti, l'indennità di contingenza e gli scatti d'anzianità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)