Sez. 2, Sentenza n. 543 del 23/02/1973 (Rv. 362575 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTENUTO - ATTUALE DEPREZZAMENTO DEL SUOLO RESIDUO - LIMITI - MANCATO LUCRO PER EVENTUALE EDIFICAZIONE - EVENTI SOPRAVVENUTI ED IMPREVEDIBILI - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTENUTO - ATTUALE DEPREZZAMENTO DEL SUOLO RESIDUO - LIMITI - MANCATO LUCRO PER EVENTUALE EDIFICAZIONE - EVENTI SOPRAVVENUTI ED IMPREVEDIBILI - ESCLUSIONE.*
Il danno che, oltre al pagamento del doppio del valore della superficie occupata, il costruttore deve risarcire, a norma dell'art 938 cod civ, al proprietario del suolo, consiste nel deprezzamento che, per la privazione della zona occupata, deriva attualmente al suolo residuo; sicche, come non puo rientrare nella valutazione del danno medesimo la considerazione del mancato lucro, futuro ed ipotetico, connesso ad una edificazione meramente eventuale da parte del proprietario, cosi non puo influire sulla valutazione stessa la considerazione di eventi sopravvenuti, e imprevedibili al momento dell'occupazione, che abbiano di per se immutato la natura o il valore del fondo gia parzialmente occupato. (nella specie, per effetto delle Disposizioni del regolamento edilizio sopravvenuto quindici anni dopo l'occupazione della porzione del fondo attiguo, l'area complessiva, cosi come quella residuata dopo l'occupazione, era divenuta insuscettibile di edificazione). (V 2700/68, mass n 335264).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)