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Sez. 2, Sentenza n. 565 del 07/02/1978 (Rv. 389882 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - ACCESSIONE INVERTITA - FRUTTI DEL TERRENO OCCUPATO - MANCATA PERCEZIONE - CONSEGUENZA DELLA OCCUPAZIONE - DEPREZZAMENTO DEL SUOLO RESIDUO PER LA PRIVAZIONE DELLA ZONA OCCUPATA - MAGGIORE DANNO - RISARCIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389882-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - ACCESSIONE INVERTITA - FRUTTI DEL TERRENO OCCUPATO - MANCATA PERCEZIONE - CONSEGUENZA DELLA OCCUPAZIONE - DEPREZZAMENTO DEL SUOLO RESIDUO PER LA PRIVAZIONE DELLA ZONA OCCUPATA - MAGGIORE DANNO - RISARCIBILITA.*

Nel caso di accessione invertita, la mancata percezione dei frutti del terreno occupato e una diretta conseguenza della occupazione del terreno e del trasferimento coattivo della proprieta di esso, fatti in relazione ai quali il diritto dell'originario proprietario e tutelato attraverso l'attribuzione del doppio del valore del terreno stesso. Il maggior danno risarcibile a parte, di cui all'art 938 cod civ, consiste, invece, nel deprezzamento che, per la privazione della zona occupata, deriva attualmente al suolo residuo. (V 543/73, mass n 362575; (V 2700/58, mass n 335264).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)