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Sez. 1, Sentenza n. 2700 del 26/07/1968 (Rv. 335264 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335264-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI.*

Al risarcimento dei danni ex art. 938 cod. civ., oltre all'indennizzo pari al doppio del valore della superficie occupata, puo farsi luogo allorquando dalla privazione della zona occupata sia derivato un pregiudizio attuale al suolo residuo e non quando si deduce solo un mancato lucro futuro ed ipotetico connesso ad un'edificazione meramente eventuale da parte del proprietario. Ai fini del risarcimento anzidetto occorre, peraltro, che il richiedente offra la prova della sussistenza dei danni e ne dimostri la diretta ed immediata dipendenza causale dall'occupazione attuata dal costruttore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)