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Sez. 1, Sentenza n. 8678 del 09/08/1991 (Rv. 473452 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634) - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Aziende o diritti reali su di esse | Cessione di azienda - Esclusione dalla cessione di determinati beni aziendali - Irrilevanza ai fini della configurabilità della cessione di azienda agli effetti della imposta di registro - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473452-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634) - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Aziende o diritti reali su di esse

Sussiste cessione di azienda, agli effetti dell'imposta di registro, anche se i contraenti escludono dalla cessione determinati beni aziendali, purché risulti che, nonostante tale esclusione e sebbene essa concerna elementi essenziali dell'azienda medesima, permanga nel complesso dei beni oggetto del trasferimento un residuo di organizzazione che ne dimostri la complessiva attitudine all'esercizio dell'impresa, non rilevando in contrario che, al momento della cessione, il complesso aziendale non si trovi in stato attuale di produttività ed essendo, invece, sufficiente che esso, anche se momentaneamente inutilizzato, mantenga una residua potenzialità produttiva (o ne presenti una nuova a seguito di prevedibili ristrutturazioni), contemplata dai contraenti come oggetto del trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)