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Sez. 5, Sentenza n. 17927 del 08/09/2005 (Rv. 583585 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Bene aziendale - Connotazione - Destinazione all'esercizio dell'impresa - Sussistenza - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583585-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE

In tema di imposta di registro, sulla base del disposto dell'art. 2555 cod. civ. - secondo cui "l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" - ed in ragione del necessario requisito dell'organizzazione, ossia del collegamento funzionale fra i beni di un complesso produttivo unitario, i beni aziendali si connotano per una destinazione all'esercizio dell'impresa che, pur nascendo da un atto di volontà dell'imprenditore, deve tradursi in circostanze oggettive, quali in particolare la strumentale destinazione di detti beni all'attività produttiva e la relazione strutturale di ciascun bene con gli altri beni dell'azienda, in modo tale che il loro complesso, organizzato per lo svolgimento dell'attività economica imprenditoriale, sia caratterizzato da potenzialità produttiva e dall'obiettiva attitudine all'esercizio dell'impresa e quindi alla realizzazione delle finalità a cui l'organizzazione tende. (Nella specie, il S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva trascurato di valutare la potenzialità produttiva e la oggettiva attitudine all'esercizio dell'impresa di alcuni beni che l'Ufficio, sulla scorta di una valutazione tecnica dell'U.T.E., aveva escluso dalla destinazione agricola e, quindi, dal complesso aziendale preordinato all'esercizio dell'attività imprenditoriale, sul presupposto della loro natura di beni di lusso e quindi funzionalmente suscettibili di rendite e di utilizzo separati da quelli agricoli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)