Sez. 1, Sentenza n. 9537 del 09/05/2005 (Rv. 581255 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Sentenza definitiva per questioni di rito - Compensazione delle spese per giusti motivi - Ammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
Il giudice di merito, ai sensi dell'art. 92 comma secondo cod. proc. civ., può compensare le spese di lite per "giusti motivi" anche se con la sentenza abbia pronunziato soltanto su una questione pregiudiziale e non abbia affrontato il merito, atteso che l'art. 91 dello stesso codice, nell'imporre la pronunzia sulle spese quando il giudice pronunzia sentenza che chiude il giudizio dinanzi a sé, prescinde dal contenuto della sentenza medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)