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Sez. L, Sentenza n. 319 del 13/01/2000 (Rv. 532820 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Giusti motivi - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di compensazione disposta con sentenza dichiarativa di improcedibilità della domanda.
Stato
decisa il 2000-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532820-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

Il giudice di merito, ai sensi dell'art. 92 comma secondo cod. proc.civ., può compensare le spese di lite per "giusti motivi" e la relativa statuizione è assistita da una presunzione di conformità a diritto non censurabile in sede di legittimità, con il solo limite che - ove i motivi vengano esplicitati - essi non sfuggono a censura quando la loro enunciazione risulti erronea o illogica. Nè osta alla compensazione per giusti motivi la circostanza che il giudice con la sentenza abbia pronunziato solo su una questione pregiudiziale, quale quella della procedibilità del ricorso, non affrontando il merito, atteso che l'art. 91 cod. proc. civ. impone la pronunzia sulle spese quando il giudice pronunzia sentenza che chiude il giudizio dinanzi a sè, prescindendo dal contenuto della sentenza (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, dichiarando l'improcedibilità della domanda introduttiva, aveva compensato le spese, per giusti motivi specificamente riferiti alla complessità della relativa questione pregiudiziale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)