Sez. 3, Sentenza n. 8418 del 11/04/2006 (Rv. 588726 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Giusti motivi - Enunciazione - Sufficienza - Presunzione di legittimità - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Individuazione - Preclusione rinvenibile nell'art. 55 della legge n. 392 del 1978 - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
Il giudice di merito può compensare le spese di giudizio per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in sede di legittimità, senza che tale potere, in materia di giudizi locativi, trovi alcuna preclusione nel disposto dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978; la pronuncia sulle spese diventa censurabile in cassazione solo se accompagnata da ragioni palesemente illogiche, inficianti il processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)