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Sez. 3, Sentenza n. 8418 del 11/04/2006 (Rv. 588726 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Giusti motivi - Enunciazione - Sufficienza - Presunzione di legittimità - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Individuazione - Preclusione rinvenibile nell'art. 55 della legge n. 392 del 1978 - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588726-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

Il giudice di merito può compensare le spese di giudizio per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in sede di legittimità, senza che tale potere, in materia di giudizi locativi, trovi alcuna preclusione nel disposto dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978; la pronuncia sulle spese diventa censurabile in cassazione solo se accompagnata da ragioni palesemente illogiche, inficianti il processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)