Sez. U, Sentenza n. 8587 del 05/09/1997 (Rv. 507589 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Possibilità per l'ente Poste italiane di avvalersi del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato - Necessità di un mandato specifico - Esclusione.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE
L'ente Poste italiane può avvalersi del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato, senza bisogno di apposite specifiche deliberazioni, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito in legge 29 gennaio 1994 n. 71, e quindi senza che sia necessario un apposito mandato all'avvocatura stessa; né quest'ultima è onerata della produzione del provvedimento del competente organo dell'ente di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio, assumendo essa "ex lege" la rappresentanza e la difesa in giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)