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Sez. U, Sentenza n. 8594 del 29/08/1998 (Rv. 518473 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Ente poste italiane - Ricorso al patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato - Ammissibilità - Mandato specifico - Necessità - Esclusione - Trasformazione in società per azioni dopo la proposizione del ricorso per cassazione - Incidenza sulla rituale prosecuzione del giudizio di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518473-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE

L'ente poste italiane può avvalersi del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato, senza bisogno di apposite specifiche deliberazioni, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito in l. 29 gennaio 1994 n. 71, e quindi senza che sia necessario un apposito mandato all'Avvocatura stessa; né quest'ultima è onerata della produzione del provvedimento del competente organo dell'ente di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio, assumendo essa "ex lege" la rappresentanza e la difesa in giudizio. La trasformazione dell'ente in società per azioni successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione con il patrocinio dell'Avvocatura erariale, d'altra parte, non costituisce elemento ostativo della rituale prosecuzione del giudizio di legittimità, dominato dall'impulso d'ufficio e insensibile all'operare di cause idonee a determinare l'interruzione del giudizio di merito e suscettibili semmai di assumere rilevanza nel giudizio di rinvio.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)