Sez. 1, Sentenza n. 17991 del 09/09/2005 (Rv. 584695 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI | Mandato - Necessità - Esclusione - Produzione del provvedimento di autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie relativa all'AIMA.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI
In tema di capacità processuale degli enti pubblici, non soltanto nell'ipotesi in cui la relativa rappresentanza e difesa venga obbligatoriamente assunta dall'Avvocatura dello Stato - come accade, anche in virtù dell'espressa previsione dell'art. 12 della legge 14 agosto 1982, n. 610, per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), la quale, pur se dotata di personalità giuridica, deve essere inclusa fra le Amministrazioni dello Stato organizzate ad ordinamento autonomo, in considerazione dei suoi compiti coincidenti con quelli propri dello Stato in materia di adempimento degli obblighi comunitari nel mercato agricolo - ma anche nell'ipotesi in cui la rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato abbia carattere "facoltativo", come non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente pubblico rilasci uno specifico mandato alla medesima Avvocatura, così pure non è necessario che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente stesso recante l'autorizzazione, rilasciata al legale rappresentante, ad agire o a resistere in causa: giacché, per un verso, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, richiamato dal successivo art. 45, gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato; e, per altro verso, le eventuali divergenze tra gli organi interessati, circa l'opportunità di promuovere la lite o di resistere alla stessa, non acquistano rilevanza esterna e sono risolte, ai sensi dell'art. 12 della legge 3 aprile 1979, n. 103, dall'autorità individuata nella medesima disposizione, sì che la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, anche nella forma dell'impugnazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, comporta la presunzione "iuris et de iure" dell'esistenza di un valido consenso e della piena validità dell'atto processuale compiuto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha quindi cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato il difetto di legittimazione processuale dell'A.I.M.A. e la conseguente improcedibilità della domanda dalla stessa proposta, in ragione della mancata produzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, della delibera del consiglio di amministrazione che autorizzava il presidente dell'Azienda a promuovere la lite, in conformità alla norma statutaria di cui all'art. 5, n. 21, del d.P.R. 14 febbraio 1985, n. 30).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 12, Legge 12/08/1982 num. 610 art. 12, DPR 14/02/1985 num. 30 art. 5 com. 1 n. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)