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Sez. 3 - , Ordinanza n. 26897 del 20/09/2023 (Rv. 668783 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE | Contratto avente ad oggetto "acqua potabile" - Consegna di acqua non potabile - "Aliud pro alio" - Sussistenza - Conseguenze - Termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668783-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE

La fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di "aliud pro alio" che legittima all'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.

Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)