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Sez. 2 - , Ordinanza n. 996 del 14/01/2022 (Rv. 663568 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Vendita di quadro non autentico (aliud pro alio) – Diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno – Decorrenza della prescrizione decennale – Dalla consegna del quadro – Rilevanza della non conoscenza in capo al compratore della non autenticità del quadro – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2022-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663568-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

In caso di vendita di quadro non autentico, qualificabile come vendita di "aliud pro alio", il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente risarcimento del danno è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine inizia a decorrere dalla consegna del quadro, che segna il momento in cui si verifica l'inadempimento, senza che rilevi la circostanza che l'acquirente non fosse a conoscenza della non autenticità, in quanto ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l'impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)