Sez. 2 - , Sentenza n. 7557 del 23/03/2017 (Rv. 645849 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE | “Aliud pro alio”- Bene di specie particolare nell'ambito del più vasto genere prodotto o commercializzato dal venditore - Deduzione di difformità fra quanto pattuito e quanto consegnato - Onere della prova contraria - Venditore - Spettanza - Fondamento.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE
In tema di compravendita, si ha consegna di "aliud pro alio" qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere differente, si riveli funzionalmente inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" venduta; pertanto, ove l'oggetto della prestazione del venditore sia connotato da peculiari qualità individuanti (nella specie, "poltrone del periodo Luigi XVI, genovesi autentiche"), a fronte della contestazione dell'acquirente circa la difformità fra quanto pattuito e quanto consegnatogli, deve essere il venditore a dimostrare l'appartenenza dell'oggetto alla particolare "species" convenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)