Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7182 del 26/03/2014 (Rv. 630018 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Foro convenzionale esclusivo - Individuazione da parte dell'attore - Contestazione - Questione di merito - Competenza del giudice indicato nella convenzione - Persistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE
La determinazione della competenza va operata, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., che detta una regola di portata generale, in base alla domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto. Ne consegue che, ove l'attore introduca la causa presso il foro convenzionale esclusivo scelto in un accordo concluso dalle parti, deducendone la sussistenza dei presupposti di operatività, ed il convenuto la contesti, la competenza resta radicata presso il giudice indicato in esclusiva in tale accordo poiché è riservata alla cognizione sul merito ogni contestazione o eccezione relative all'accordo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)