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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21547 del 22/10/2015 (Rv. 637435 - 01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Individuazione da parte dell'attore - Riferimento all'originaria "causa petendi" - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637435-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO

La competenza per materia deve essere determinata "a priori" in base all'originaria prospettazione contenuta nella "causa petenti" posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le scelte processuali successive all'introduzione del giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la competenza del giudice di pace, e non già del tribunale quale giudice delle controversie individuali di lavoro, in relazione alla domanda avanzata da due carabinieri per il risarcimento dei danni subiti in servizio a causa di un sinistro stradale, negando rilievo alla successiva chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice cui fa capo l'Arma dei Carabinieri per gli infortuni sul lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)