Sez. 2, Ordinanza n. 20177 del 12/10/2004 (Rv. 577672 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE | Determinazione in base alla domanda - Regola generale, applicabile a tutti i criteri di collegamento per individuare il giudice competente - Eccezione del convenuto di inesistenza dell' obbligazione - Ininfluenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE
Sulla determinazione del " forum destinatae solutionis", a norma degli artt. 1182 cod. civ. e 20, seconda parte, cod. proc. civ., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione perché il principio fissato dall'art. 10 cod. proc. civ. per la determinazione della competenza per valore - secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato dalla domanda - è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per individuare la competenza territoriale ai sensi dell' art. 20 cod. proc. civ. per le cause relative a diritti di obbligazione, e su di essi non influisce la fondatezza della domanda prospettata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)