diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3646 del 08/08/1989 (Rv. 463594 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE RIENTRANTE NEI LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE - POSIZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - INTERVENTO ED ADIUVANDUM.*
Stato
decisa il 1989-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463594-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE RIENTRANTE NEI LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE - POSIZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - INTERVENTO ED ADIUVANDUM.*

La rappresentanza in giudizio del condominio spetta inderogabilmente a norma dell'art. 1131 cod. civ., all'amministratore nominato dall'assemblea dei condomini, nei limiti delle attribuzioni indicate dalla legge (art. 1130 cod. civ.) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento o dall'assemblea, restando in facoltà del singolo condomino di intervenire nella lite solo "ad adiuvandum" come portatore di un interesse proprio, e non come rappresentante del condominio ancorché delegato dall'assemblea condominiale. (V 6881/86, mass n 448983; (V 5101/86, mass n 447736).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)