Sez. 2, Sentenza n. 5101 del 20/08/1986 (Rv. 447736 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIARIA DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ATTIVA - A DIFESA DEL CONDOMINIO - GIUDIZI INIZIATI DALL'AMMINISTRATORE - INTERVENTO DEI CONDOMINI - AMMISSIBILITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIARIA DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ATTIVA - A DIFESA DEL CONDOMINIO - GIUDIZI INIZIATI DALL'AMMINISTRATORE - INTERVENTO DEI CONDOMINI - AMMISSIBILITÀ.*
Essendo il condominio ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario, e cioè dell'amministratore, non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti, sia esclusivi che comuni, né, quindi, del potere d'intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall'amministratore. (V 1853/68, mass n 333804; (V 1179/66, mass n 322361).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)