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Sez. 2, Sentenza n. 6881 del 22/11/1986 (Rv. 448983 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI - GIUDIZIARIE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - INTERVENTO DEI SINGOLI CONDOMINI - AMMISSIBILITÀ - PROPOSIZIONE DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448983-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI - GIUDIZIARIE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - INTERVENTO DEI SINGOLI CONDOMINI - AMMISSIBILITÀ - PROPOSIZIONE DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Il condominio si configura come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, cosicché l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, qual è l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale. Costoro, pertanto, possono sia intervenire nei giudizi in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore, sia proporre i mezzi d'impugnazione ammissibili per evitare gli effetti, a loro sfavorevoli, di sentenze pronunciate nei confronti del condominio rappresentato dall'amministratore. (Conf 2998/81, mass n 413544; (Conf 202/79, mass n 396272; (Conf 769/78, mass n 395572; (Conf 3090/77, mass n 387579; (Conf 2727/75, mass n 376727).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)