Sez. 1, Sentenza n. 6106 del 26/11/1984 (Rv. 437749 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - DISCIPLINA EX ART. 1664 SECONDO COMMA COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - DISCIPLINA EX ART. 1664 SECONDO COMMA COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 1664, comma secondo, cod. civ., applicabile anche al contratto di appalto di opere pubbliche, il diritto dello appaltatore ad un equo compenso per difficoltà di esecuzione, derivanti da cause geologiche, idriche e simili, postula che detti eventi non siano stati oggetto di previsione contrattuale, e pertanto va escluso ove le Disposizioni del capitolato speciale neghino ogni indennizzo all'appaltatore per il verificarsi degli eventi medesimi. (V 2405/81, mass n 413170; (V 2403/81, mass n 413168; (V 1364/79, mass n 397656; (Conf 5138/77, mass n 388756; (Conf 5137/77, mass n 388753).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)