Sez. 3, Sentenza n. 3680 del 09/04/1998 (Rv. 514406 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO | Domanda di risarcimento proposta in primo grado - Successiva domanda di risoluzione - Inammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO
Il secondo comma dell'art. 1453 cod. civ., deroga alle norme processuali che vietano la "mutatio libelli" nel corso del processo nel senso di consentire la sostituzione della domanda di risoluzione per inadempimento solo a quella (originaria) di adempimento del contratto, non già anche a quella di risarcimento del danno (fatto "salvo in ogni caso" dal primo comma), la quale integra un'azione del tutto diversa per "petitum", dalle altre due, con la conseguenza che urta contro tale divieto, e quindi è inammissibile, la domanda di risoluzione introdotta in corso di causa, in aggiunta a quella (iniziale) risarcitoria.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)