Sez. U, Sentenza n. 168 del 18/01/1973 (Rv. 361947 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI - VIZI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - LIMITI - ERRORES IN PROCEDENDO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI - VIZI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - LIMITI - ERRORES IN PROCEDENDO.*
Per il combinato disposto degli artt 48 del tu 26 giugno 1924 n 1054, 360, n 1, 362, primo comma cod proc civ, e 111, terzo comma, della Costituzione, le decisioni del consiglio di stato sono soggette al controllo della Corte di Cassazione soltanto per vizi attinenti ai cosiddetti limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni Sindacato sul modo di Esercizio di essa. Da cio consegue che non e consentito denunziare pretesi errores in judicando, neppure al fine di dedurne che, se non li avesse commessi, il giudice amministrativo sarebbe risultato privo di giurisdizione. Questa, infatti, va determinata in astratto, in base alla domanda, prescindendo dall'effettiva esistenza, a favore di chi propone la domanda stessa, del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo fatto valere, poiche ogni questione che concerne tale esistenza attiene gia al merito della controversia; e cio anche quando si discuta se sussista, o come vada interpretata, la norma in base alla quale si pretenda di essere titolari del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo. (V 586/69, mass n 338780; 451/69, mass n 338527).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)