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Sez. U, Sentenza n. 586 del 21/02/1969 (Rv. 338780 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - POTERI DELLA CASSAZIONE - SINDACATO SUL MODO DI ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338780-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - POTERI DELLA CASSAZIONE - SINDACATO SUL MODO DI ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

Il modo con cui il consiglio di stato ha concretamente esercitato la sua giurisdizione sfugge al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione, poiche le decisioni giurisdizionali del consiglio di stato sono impugnabili in Cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione. (V. 3152-68, massima n. 336057 2993-68, massima n. 335823 2620-68, massima n. 335114 1396-68, massima n. 333025 1265-68, massima n. 332791 979-68, massima n. 323368).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)