Sez. 2, Sentenza n. 486 del 21/12/1998 Ud. (dep. 15/01/1999) Rv. 212253 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO | Dichiarazioni non confermate in dibattimento rese nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 267 del 1997 - Giudizio di rinvio - Applicazione della normativa transitoria alla luce della sentenza n. 361/98 della Corte costituzionale - Necessità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO
Se, nei giudizi pendenti in sede di legittimità al momento dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, la prova di un fatto dipende dalle propalazioni di uno dei soggetti indicati dall'art. 210 cod. proc. pen. che non siano state confermate nel dibattimento e siano divenute pertanto inutilizzabili, la Corte di cassazione deve procedere all'annullamento della sentenza impugnata perché il giudice di rinvio proceda secondo la normativa transitoria di cui all'art. 6 della legge predetta alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 361 del 1998, applicando cioè l'art. 500, commi 2 bis e 4, cod. proc. pen., qualora il dichiarante rifiuti di rispondere e manchi l'accordo delle parti alla lettura degli atti precedentemente assunti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)