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Sez. 2, Sentenza n. 8699 del 10/04/2007 (Rv. 596040 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE | Responsabile di dipendenza e soggetti equiparati - Obbligo di segnalazione delle operazioni finanziarie ritenute frutto di riciclaggio - Parametri.
Stato
decisa il 2007-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596040-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE

In materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione a carico del responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di operazioni che a suo avviso, sulla base dei parametri indicati dalla legge, potrebbero provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-bis del codice penale., stabilita dall'art. 3, primo e secondo comma, del d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito in legge n. 197 del 1991) non è subordinata all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)