Sez. 5, Sentenza n. 23017 del 30/10/2009 (Rv. 610701 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE | Violazione della disciplina antiriciclaggio - Obbligo di segnalazione del "responsabile della dipendenza" - Contenuto - Potere discrezionale di valutazione delle operazioni sospette - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE
In materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 143 del 1991 (conv. dalla legge n. 197 del 1991, sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1997), il potere di valutare le segnalazioni e (se le ritenga fondate) di trasmetterle al questore spetta solo al "titolare dell'attività" (ossia all'organo direttivo della banca), mentre il "responsabile della dipendenza" deve segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, sulla base di elementi oggettivi riferibili all'operazione stessa o alla capacità economica e all'attività del cliente. Ne consegue che anche una pluralità di operazioni può non richiedere di essere segnalata, se risulti giustificata alla luce dell'attività economica notoriamente svolta dal soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell'accogliere l'opposizione riguardante l'omessa segnalazione di operazioni sospette, consistite nel versamento di rilevanti somme di denaro in modo frazionato e parzialmente in contanti, anche da parte di soggetti non titolari di conto corrente presso la stessa banca, aveva valorizzato circostanze che non dovevano essere valutate dal responsabile della dipendenza della banca, come la conoscenza personale del soggetto e la provenienza del denaro).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 3, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 3, Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 153 art. 1, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)