Sez. 2, Sentenza n. 25134 del 14/10/2008 (Rv. 605035 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE | Limitazioni all'uso del contante - Divieto ex art. 1, comma 1 d.l. n. 143 del 1991 - Infrazione - Soggetti destinatari della sanzione ex art. 5 d.l. n. 143 citato - "Intermediari abilitati" - Significato.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE
In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 143 del 1991, convertito in legge n. 197 del 1991, grava, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del medesimo decreto, secondo l'espressa qualificazione normativa, sugli intermediari abilitati, ovvero gli intermediari impersonalmente considerati, quali ad esempio l'azienda di credito, e non il singolo funzionario o il cassiere addetto all'operazione. Soltanto nelle fattispecie più gravi, previste dall'art. 3 della stessa legge, quando si ha ragione di sospettare che le operazioni finanziarie riguardino beni o utilità che possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648 bis e ter del cod. pen., l'obbligo di segnalazione grava sui dipendenti dell'azienda di credito muniti della responsabilità dell'agenzia.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 1, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 5, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/02/2004 num. 56 art. 6, Decreto Legisl. 20/02/2004 num. 56 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)