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Sez. L, Sentenza n. 1054 del 02/02/1991 (Rv. 470787 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati | In genere - Lavoratori dello spettacolo - Obbligo di iscrizione all'ENPALS - Categorie ex art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 - Estensione ex D.P.R. n. 203 del 1987 agli indossatori ed ai tecnici addetti alle manifestazioni di moda - Obbligo di iscrizione all'ENPALS per tali categorie - Illegittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1991-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470787-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati

L'art. 3, secondo comma del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, nel prevedere la possibilità che l'obbligo d'iscrizione all'ENPALS sia esteso, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo, adopera la espressione "lavoratori dello spettacolo" in senso non generico ma tecnico, derivandone altrimenti l'illegittimità - per indeterminatezza - della delega attribuita al Ministro. Pertanto, la determinazione del settore dello "spettacolo", ai fini della verifica della legittimità del d.p.r. 19 marzo 1987 n. 203 (che ha esteso l'obbligo dell'iscrizione all'ENPALS "agli indossatori ed ai tecnici addetti alle manifestazioni di moda"), non può prescindere dalla individuazione che di quello settore è stata effettuata dalla disciplina collettiva, con la conseguenza che, riferendosi il citato art. 3 del provvedimento legislativo del 1947 non a qualsiasi forma di manifestazione con il concorso del pubblico ma solo a quelle, come l'interpretazione di un testo letterario o musicale, intrinsecamente rivolte a produrre uno spettacolo, l'obbligo della iscrizione all'ENPALS per le indossatrici deve ritenersi illegittimo, per eccesso dalla delega, se riferito indiscriminatamente ad ogni sfilata di moda, potendo la relativa attività essere inquadrata nell'ambito dello spettacolo solo in quanto organizzata, con finalità proprie e caratteristiche della produzione dello spettacolo, da soggetti diversi dai produttori di modelli di abbigliamento.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., DPR 19/03/1987 num. 203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)