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Sez. L, Sentenza n. 3643 del 17/04/1996 (Rv. 497118 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Manifestazioni di moda - Indossatori e tecnici addetti - Obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.L.S. - Esclusione - Carattere spettacolare delle manifestazioni - Irrilevanza - D.P.R. n. 203 del 1987 estendente l'obbligo di iscrizione al personale addetto alle manifestazioni di moda - Disapplicazione - Necessità.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497118-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

L'art. 3 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, nel prevedere la possibilità di estendere l'obbligo di iscrizione all' E.N.P.A.L.S. con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo, fa riferimento ai lavoratori dello spettacolo non in senso generico ma tecnico. Pertanto è illegittimo (e va disapplicato dal giudice ordinario) il d. p. r. 19 marzo 1987, n. 203, che ha esteso tale obbligo agli indossatori e ai tecnici addetti alle manifestazioni di moda, la cui attività anche se espletata in luoghi pubblici e rivolta, in una cornice di spettacolarità, al grande pubblico anziché a categorie ristrette di operatori del settore, resta pur sempre caratterizzata dalla specifica funzione di suscitare l'interesse di un numero sempre più vasto di acquirenti sul prodotto delle case di moda e cioè da una finalità di promozione commerciale del tutto distinta e indipendente da quella dello spettacolo, il quale assume per contro un ruolo di mero contorno.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., DPR 19/03/1987 num. 203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)